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Si allega, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14, 25 e 26 della L. n. 300/70 e all’art. 5 del CCNQ del 4.12.2017, comunicato sindacale per l'invio della diffida, che si prega di comunicare, con cortese sollecitudine, a tutti i docenti, sia tramite pubblicazione all’albo on-line della Scuola, che mediante invio alle mail personali dei docenti.

Si segnala al riguardo come tali forme di diffusione sindacale, qualora richieste, risultano obbligatorie per tutte le istituzioni scolastiche, in quanto  “l’art. 25 della legge n. 300 del 1970, nel disporre che «le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro», ha individuato, in linea con le condizioni comunicative all'epoca esistenti, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività di sindacale” (così, da ultimo, Cass. Sez. lav., 05/12/2022, n. 35644).


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Cordialmente
Segreteria Nazionale Anief

www.anief.org

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